www.opinionista.com

Il sito di Antonio Sarti
che vorrebbe far politica
ma nessuno lo vuole
perché troppo genuino...
forse ingenuo... quindi non gestibile!!!

L’ITALIA È GIÀ FEDERALISTA PER IL 25%

Probabilmente sarà una mia presunzione, ma credo che pochissimi saranno colori i quali si sono documentati sugli Statuti Speciali delle 5 Regioni Italiane, Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia che, stante una obsoleta legge, si parla del 1947, sono tutt’oggi dotate, per l’appunto, degli Statuti Speciali.

 

      Non voglio sindacare sulle ragioni che portarono i costituenti a disporre, quel 22 Dicembre 1947, quanto di cui al Titolo V, art. 116, della Costituzione della Repubblica Italiana; ovvero “attribuire forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali”. Verosimilmente mi viene da pensare che assieme ad una qualche ragione effettivamente necessaria, ve ne siano state altre assolutamente “interessate”; globalmente, sull’argomento noi italiani ne siamo maestri.

      Certo è che a distanza di oltre 60 anni definire quelle norme “anacronistiche” è quanto di più “vezzoso” si possa dire.

      Mentre per quelle regioni di confine, che erano a stretto contatto con Paesi terzi, ma questo non vale per tutte, poteva in quel preciso momento storico potersi avvallare una condizione particolare; personalmente non vedo le medesime ragioni per cui potevano godere degli stessi vantaggi la Sardegna e la Sicilia ; fatte salve, forse, opportunità politiche interne. Verosimilmente le stesse che nei decenni seguenti hanno fatto si che una buona parte dell’Italia vivesse sulle spalle dell’altra.

      Se andiamo ad esaminare quali erano le condizioni economiche e sociali, di quel periodo degli italiani, grandissime differenze, per porre un quarto della popolazione sotto un ombrello di particolari vantaggi, faccio fatica ad intravederne. Non si può negare che, al di là dei problemi della guerra appena finita, gli italiani erano tutti accomunati in una condizione non tanto dissimile, dall’estremo Nord, all’estremo Sud.

      Quel po’ di benessere di cui godette una parte ben definita dell’Italia, fu un fenomeno che si sviluppò almeno un paio di lustri dopo la fine di quella brutta pagina di storia.

      La ricostruzione marciò effettivamente su binari diversi, ma va comunque sottolineato il fatto che non tutte le maniche si rimboccarono in egual modo! Da non dimenticarsi: Mai.

      Tralasciamo queste osservazioni, che faziosamente qualcuno definirà polemiche, per entrare nel vivo della questione.

      Tutti gli Statuti Speciali che ho esaminato sono costituti da diversi titoli e articoli, i quali investono ogni argomento utile alla reale amministrazione delle Regioni di cui essi trattano, non sono questi che mi interessano, non è questo il contesto per vedere come si sono costituiti gli organi regionali o comunque non entro nel merito di come si sono organizzate le Regioni a Statuto Speciale; quel che invece mi interessa, e dovrebbe interessare tutti gli italiani che non godono, e non si capisce il perché, di quei previlegi   sono i capitoli che ricadono sotto la voce “Economia e Finanze”.

 

È PROPRIO ESAMINANDO QUESTI ARTICOLI CHE HO ESTRATTO, E DI SEGUITO RIPORTATI, DAI 5 STATUTI SPECIALI DELLE RISPETTIVE REGIONI,  CHE SI CAPISCE CHE L’ITALIA È GIÀ FEDERALISTA PER IL 25%: SE LA MATEMATICA NON È UN’OPINIONE 5 REGIONI SU 20 SONO PARI-PARI IL 25% “!

 

      In linea di massima i contenuti sono gli stessi, che siano i quattro decimi, gli otto decimi, i nove decimi queste sono le quote di una infinità di tasse che vengono trattenute da quelle Regioni; a differenza delle altre 15 Regioni che invece vengono interamente versate nelle casse centrali romane dello Stato.

      E’ comune in quelle Regioni che tutto ciò che non è di stretta proprietà privata, è automaticamente di proprietà regionale e, ovviamente, i proventi che ne derivano sono a beneficio della Regione stessa. Le altre 15 Regioni? Altrettanto ovvio che i proventi vanno nel calderone romano.

      Qualcuno mi sa dire chi paga gli stipendi della Polizia?

      Qualcuno mi sa dire che paga gli stipendi dei Carabinieri?

      Qualcuno mi sa dire chi paga gli stipendi della Guardia di Finanza?

      E la Magistratura ?

      E l’Istruzione?

      E la Sanità ?

      E le pensioni?

      E quante infrastrutture? Tra cui le autostrade gratis.

      Eccetera.

      Eccetera.

      Eccetera…… perché, ricordiamocelo pure, SEMPRE, oltre che a trattenersi tutte quelle belle fette di gettiti, alle casse nazionali mungono….. mungono….

      All’ultimo momento, prima di immettere su Internet queste osservazioni, vengo a sapere dai mass media, di una montagna di soldi “elargiti” alla Sicilia, in particolare ad una città dal bilancio al color bianco….., ma si sa, gli amici si vedono nel momento del bisogno.

      Ma, mi domando: ma se si trattengono tutti quei soldi in loco (invece di versarli nelle casse romane per l’Italia tutta), per “gestirsi e godersi” i propri redditi, qualcuno mi sa dire se non è forse vero che, come nel più bel luogo comune, “quel che è mio è mio e quel che è tuo è di tutti”?

      Ma non sarebbe ora di finirla con questi privilegi ?

      E il fatto che in alcune Regioni si assimili lo studio della lingua italiana a quella del Paese confinante “straniero”?

      E il fatto che di fatto (pardon) si possa dare un maggior privilegio nell’assunzione al residente con la scusante della conoscenza della lingua “non italiana” del confinante Paese?

      Consideriamo anche il dato di fatto, assolutamente rilevante,  che almeno un paio di queste Regioni godono di un benessere notevolmente superiore alla media di tutte le altre: Non è un fatto da esaminare per cercare di capire come mai? Sono bravi loro o i privilegi di cui godono, consentono ai cittadini di quelle Regioni standard notevolmente superiori alla media nazionale?

      Che dire poi delle prebende elargite a vario titolo (leggi pensioni a go-go di ogni genere, lavori socialmente (in) utili, permissivismo edilizio, abusivo? Ecc. Ecc. Ecc.

 

 

AVREI UN’IDEA:

 

PRENDIAMO I 5 STATUTI SPECIALI:

- METTIAMOLI TUTTI IN UN FRULLATORE,

- ESTRAIAMONE LA MEDIA ARITMETICA,

- APPLICHIAMOLA PARI PARI A TUTTE LE 20 REGIONI ITALIANE !

 

QUESTO SAREBBE UN FEDERALISMO ONESTO.

 

COSÌ SI CHE GLI ITALIANI SAREBBERO EFFETTIVAMENTE UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE:
TUTTI E A TUTTE LE LEGGI.

 

      Trovo sia inutile e fuorviante parlare di “federalismo fiscale”. Una specie di bufala simile a quella sbandierata lotta al trito e ritrito art. 18: tutto fumo negli occhi per chi ci crede ancora e, accondiscendenza al più potente al quale non pare  possibile non uniformarsi, ci vorrebbe una vera volontà, quella della prima ora.

      Fermo restando che non credo che vedrà mai la luce, ne sono convinto; a meno che non diventi merce di scambio per altre esigenze di chi vuole leggi particolari.

      La mia impressione è che questo sia un povero èscamotage per gettare un po di polvere negli occhi di tutti quelli che credono o come me, in passato hanno creduto in una certa tendenza politica. Non sarebbe la prima volta. Le palle sono diventate balle.

L’uniformarsi al più ricco è uno sport vecchio. E sia ben chiaro che con “ricco” ho inteso assimilare in un solo aggettivo un’infinità di altre definizioni.

 

      Come detto e chiedendo scusa per questa disgrezione, di seguito ho riportato i testi degli articoli degli Statuti Speciali delle relative Regioni, li ho rilevati in Internet. Se qualcuno pensa che li posso aver manipolati a mio esclusivo uso e consumo, non esiste problema: In internet sono disponibili a chiunque.

      Non è necessario essere dei giuristi o fenomeni di ogni genere, basta soltanto leggere gli articoli di seguito riportati per capire, senza ombra di dubbio, quali astrusità gli italiani delle “altre” 15 Regioni debbono supinamente subire.

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D ’AOSTA

TITOLO III

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

ARTICOLO 5

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

ARTICOLO 6

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato; le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ARTICOLO 7

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione.

La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

ARTICOLO 8

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Regione 5 ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo.

Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

ARTICOLO 9

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

ARTICOLO 10

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

ARTICOLO 11

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

ARTICOLO 12

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

ARTICOLO 13

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

TITOLO IV

ZONA FRANCA

ARTICOLO 14 6

Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

ARTICOLO 34

Il Presidente della Regione 5 è il capo dell’Amministrazione regionale e rappresenta la Regione.

Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.

TITOLO VI

LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

ARTICOLO 38

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

ARTICOLO 39

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

TITOLO IX

RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

ARTICOLO 44

Il Presidente della Regione 5 per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

 

ARTICOLO 48-BIS 37

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione 38.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.

44 Si veda la Gazzetta ufficiale 10 marzo 1948, n. 59.

STATUTO SPECIALE TRENTINO ALTO ADIGE

TITOLO V V. ABSCHNITT

Demanio e patrimonio

della Regione e delle Province

Art. 66 Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67 Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.  

Art. 68 Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

TITOLO VI

Finanza della Regione e delle Province

Art. 69) Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

d) gli 0,5 decimi dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione riscossa nel territorio regionale.

Art. 7060) E’ devoluto alle Province il provento dell’imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull’energia elettrica ivi consumata.

Art. 71 Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell’importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

Art. 7261) Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

Art. 73.62) - La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 74 La Regione e le Province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 7563) Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;

c) i nove decimi dell’imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

d) i sette decimi dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) i quattro decimi dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;

f) i nove decimi del gettito dell’imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici. Nell’ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all’ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province.

Art. 7866) Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell’art. 15 dello Statuto e relativa norma di attuazione. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province. La quota sarà stabilita annualmente d’accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia67).

Art. 79 L’art. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8068) Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall’art. 5, in materia di finanza locale.

Art. 81 Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia69) ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni70).

Art. 8271) La Regione e le Province collaborano all’accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.71) A tal fine la Giunta regionale e le Giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive Giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute.

Art. 83 La Regione , le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l’esercizio finanziario che coincide con l’anno solare.

Art. 84 I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all’inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo. La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l’ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione all’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l’ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l’anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell’ente. Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto. Per l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Art. 85 Fino a quando gli scambi di prodotti con l’estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d’accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scambi con l’estero sulla base di contingenti che interessano l’economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d’accordo tra il Governo e la Regione.

Art. 86 Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d’importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

Rapporti fra Stato, Regione e Provincia

Art. 87 Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la provincia di Trento e un Commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull’andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l’amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull’esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia72);

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato. Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull’intero territorio regionale.

Art. 88 Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell’ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l’interno. A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l’impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell’art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell’interno.

TITOLO VIII VIII.

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89 Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell’Amministrazione civile dell’interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo.

STATUTO SPECIALE FRIULI-VENEZIA GIULIA

TITOLO IV

Finanze - Demanio e patrimonio della Regione

Art. 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49

Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) sei decimi del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ;

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ;

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all’articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l’articolo 2, primo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 ;

4) otto decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ;

5) nove decimi del gettito dell’imposta erariale sull’energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli- Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti . (1)

Art. 50

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni. Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53

La Regione collabora all’accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. (1)
A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla .(1)
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.(1)
La Regione , previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l’accertamento e la riscossione di propri tributi.

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

1) le foreste;

2) le miniere e le acque minerali e termali;

3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.  

STATUTO SPECIALE SARDEGNA

TITOLO III - Finanze - Demanio e patrimonio

Articolo 7

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Articolo 84

Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

Articolo 9

La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio5. A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla . Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Articolo 10

La Regione , al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Articolo 11

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Articolo 12

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Saranno istituiti nella Regione punti franchi6.

Articolo 13

Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Articolo 14

La Regione , nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.  

STATUTO SPECIALE SICILIA

TITOLO V

PATRIMONIO E FINANZA

ARTICOLO 32

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ARTICOLO 33

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ARTICOLO 34

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione .

ARTICOLO 35

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

ARTICOLO 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

ARTICOLO 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L 'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ARTICOLO 38

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.

2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

ARTICOLO 39

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

ARTICOLO 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ARTICOLO 41

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.  

P.S. Se nell’esposizione, sopra, ho indicato un finanziamento dalle casse romane in più, penso che farà quantomeno pari con quelli che non mi è dato conoscere! Pardon.

<--- homepage

mail: agfcsa@tin.it